La “lunga marcia” del danno non patrimoniale in Italia si è sviluppata sin dal dopo guerra con alcune tappe fondamentali.
Una prima può essere considerata la Sentenza della Corte di Cassazione del 1986 ove per la prima volta il bene «salute» veniva distinto sia dalla sofferenza che può derivare dalla lesione alla medesima (il tradizionale danno morale) sia dalla perdita di reddito che la privazione della salute può innescare (il danno patrimoniale “lavorativo” sin dai tempi di Melchiorre Gioia). Con la sentenza del 1986 la salute «…in sé e per sé considerata…» (ossia a prescindere dai suoi ulteriori rilfessi) diventa risarcibile.
Una seconda tappa la possiamo individuare nel 2003 con le celebri “sentenze gemelle” 8827 e 8828 della Corte di Cassazione che sanciscono definitivamente (collocandolo in un assetto “tripartio” del danno non patrimoniale) il cosiddetto danno esistenziale. Con esse – al di là della posizione sistematica – il nostro ordinamento riconosceva il fatto che la “persona” (cardine dell’ordinamento Costituzionale) potesse essere considerata lesa (e dunque risarcibile) non solo nelle dimensioni del reddito, della salute e della sofferenza, ma anche nelle sue attività realizzatrici fondamentali (il lavoro, gli affetti, gli hobbies, la socialità, l’immagine,…).
Un piccolo sussulto reazionario si è poi avuto nel 2008 con le celebri “sentenze di san Martino” (26972-26975 del 2008) ove la Cassazione, in una reazione anche comprensibile ad un eccessivo allentamento delle categorie concettuali del danno esistenziale, pose la linea della necessaria “tipicità” di tali danni pur non sconfessandone l’esistenza ontologica all’interno dell’ordinamento.
I giorni dell’epoca Covid potranno forse essere considerati una nuova tappa di tale evoluzione.
Al momento di questa nota sono ancora totalmente incerti i destini giuridici degli obblighi vaccinali e degli eventuali effetti avversi.
I primi sono infatti sottoposti ad una miriade di ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale (la più importante della quale può essere considerata quella – estremamente articolata – del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia): la Corte dovrà dire se gli obblighi erano o meno conformi alla Costituzione e alla sua giurisprudenza consolidata.
I secondi – gli effetti avversi – sono ancora avvolti in una nebbia scientifico-giuridica, dove si confondono questioni di stretta medicina legale (come qualificare gli effetti avversi ? quali parametri temporali utilizzare per la loro individuazione ? quali pattern clinici ammettere a priori come possibili effetti avversi ? quale principio di causalità adoperare ?…) con questioni di puro carattere legale (chi è il soggetto responsabile ? come considerare il dubbio “consenso informato” ? dove distinguere le responsabilità amministrative da quelle d’impresa ?…).
La psicologia e la psicopatologia forense in questo quadro giungono per ultime in ordine giuridico (come detto, numerosi sono gli step giuridici da superare prima di giungere alla sua legittima soglia) ma forse per prime in termini di importanza.
Se infatti sono sub iudice le questioni relative alla legittimità degli obblighi vaccinali e delle modalità risarcitorie degli effetti avversi, sono invece già effettualmente reali le devastazioni di vite che tali obblighi hanno determinato. Dal punto di vista della psicopatologia forense, sarebbe ovviamente da valutare caso per caso quanto l’eventuale effetto avverso del vaccino abbia prodotto conseguenze neuropsicologiche o psicopatologiche (che peraltro paiono essere numerose nella letteratura non ufficiale). Oppure quanto la specifica damnatio vaccinalis abbia inciso sulla tenuta psichica della persona: alcuni avranno reagito meglio, altri peggio come sempre accade nel caso di reazione ad eventi traumatici in senso lato (in questo caso l’effetto traumatico del Green Pass è stato ammesso in via confessoria e programmatica dal vice ministro della salute nell’obiettivo governativo di «…rovinare la vita…» ai renitenti al vaccino).
Da punto di vista fattuale, come si diceva, i danni alla persona degli obblighi vaccinali sono auto-evidenti e paiono essere una summa dell’evoluzione giuridica del danno alla persona di cui in incipit. C’è il danno alla salute biologica diretto ed indiretto in caso di accertato effetto avverso; abbiamo il danno bio-psichico da obbligo vaccinale qualora la persona renitente all’obbligo abbia – per propria fragilità psichica – manifestato segni di cedimento clinico collegati a tale stress; si rinviene poi l’intero catalogo dei vecchi danni esistenziali del disertore vaccinale: se il danno esistenziale è il danno che qualifica la “qualità della vita” (come da consolidata giurisprudenza) e lo scopo del Governo era quello di utilizzare i vari Green Pass per «…rovinare la vita ai non vaccinati…» (verbatim) viene da rilevare una corrispondenza giuridicamente geometrica delle eventuali domande risarcitorie (chiedo che mi risarciate solo ed esattamente ciò che volevate farmi…).
Si è volutamente indugiato sulle assonanze militaresche per un motivo di chiarezza tecnico- giuridica.
Chi scrive non ha titolo per pronunciarsi sulla questione pre-condizionale della legittimità degli obblighi vaccinali, degli obblighi vaccinali lavorativi e dei vari green pass. Tale punto, squisitamente giuridico, insiste sulla pre-condizione risarcitoria della “illiceità del danno”.
Ma se tali obblighi fossero considerati illegittimi, ecco che ci si troverebbe di fronte ad una alluvione risarcitoria e ad una summa del danno alla persona.
Si diceva la metafora bellica.
Supponiamo che un Governo sia andato in guerra certo della legittimità giuridica del servizio militare obbligatorio. In questo caso non vi sarebbe dubbio che tutti i morti e i feriti conseguenti alla guerra sarebbero obiettivamente dolorosi ma non certamente illegittimi: il Governo potrà liberamente adottare delle misure ristorative e riparative in via di welfare post-bellico, ma non sarà certamente chiamato a risponderne in via risarcitoria.
Se tuttavia emergesse che tale servizio militare obbligatorio (come per esempio nel nostro ordinamento) non fosse sussistente al momento della chiamata alle armi si potrebbe porre una non facile questione. Il Governo (e quindi lo Stato) potrebbe essere chiamato a farsi carico dell’illegittimo invio in guerra di una buona parte della popolazione e potrebbe dovere rispondere di tutti gli effetti che tale invio ha prodotto.
To be continued….